Dlgs 33/2013 – Articolo 26, comma 1 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Atti di concessione

L'Istituto scolastico non ha concesso nè beneficiato di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziaria alle imprese pertanto non ha ottenuto vantaggi economici di qualunque genere.

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggio economici

L'Istituto scolastico non ha concesso nè beneficiato di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziaria alle imprese pertanto non ha ottenuto vantaggi economici di qualunque genere.